Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 114
Assegno ad personam
Il personale trasferito, comandato o temporaneamente assegnato in attesa di comando, il cui trattamento economico, determinato a norma degli articoli 109 e 112, risulti inferiore a quello ad esso riconosciuto presso l'Amministrazione di provenienza, mantiene la differenza come assegno " ad personam " riassorbibile con i futuri miglioramenti.
L'assegno " ad personam " è riconosciuto come pensionabile a condizione che lo stesso beneficio sia già riconosciuto presso l'Amministrazione di provenienza per la quota di retribuzione che viene a determinare il superamento del trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento.

Espandi Indice