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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 115
Provvidenza di primo inquadramento
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupa da almeno 9 mesi posizioni funzionali assolutamente non corrispondenti con la descrizione dei compiti e delle mansioni che l'art. 11 attribuisce al livello funzionale retributivo nel quale detto personale deve essere inquadrato a norma della Tabella B allegata alla presente legge, può essere inquadrato nel livello funzionale retributivo immediatamente superiore, previa valutazione di una Commissione a partecipazione paritetica di esperti nominati dal Consiglio regionale e di rappresentanti sindacali, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Il numero dei componenti la Commissione è determinato dal Consiglio regionale, il quale può altresì disporre che la Commissione stessa si suddivida in più sottocommissioni.
La Commissione cui spetta la valutazione dei collaboratori assegnati all'Ufficio di Presidenza viene integrata da un membro designato dallo stesso Ufficio di Presidenza.
L'accertamento può essere promosso, a domanda dell'interessato, o su proposta della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, entro 20 giorni dalla data nella quale l'Amministrazione, nel corso della procedura per l'inquadramento, avrà comunicato, a norma dell'art. 109, ultimo comma, la posizione giuridico - economica, che il collaboratore conseguirà per effetto dell'inquadramento stesso.
L'esame delle domande o proposte di inquadramento, di cui al primo comma, deve essere ultimato entro 50 giorni dal termine di cui al comma precedente.
Le domande dei singoli e le proposte della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza vengono rese note al gruppo di lavoro o ai componenti dell'Ufficio al quale appartiene il collaboratore interessato. Analogamente vengono resi noti gli atti della Commissione.

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