Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 118
Numero dei posti del ruolo unico provvisorio e determinazione dei posti vacanti
Il numero dei posti del ruolo unico regionale e la loro ripartizione nei livelli funzionali - retributivi saranno determinati, come previsto dall'art. 12, dalla legge sull'organizzazione degli uffici.
Fino all'entrata in vigore di tale legge, il ruolo unico regionale ha carattere provvisorio. Esso è costituito da n. 2180 posti distribuiti nei livelli funzionali - retributivi come indicato nella Tabella C allegata.
Il numero dei posti vacanti, per la copertura dei quali il Consiglio regionale può indire concorsi a norma degli artt. 122 e 123, è determinato per ogni livello funzionale - retributivo dalla differenza fra il numero dei posti indicati nella Tabella C allegata e quello del personale inquadrato in base al disposto degli artt. 109, 111, 115.
Se in conseguenza del predetto inquadramento - il quale, a mente dell'art. 109, può anche comportare la collocazione in alcuni livelli di personale in soprannumero
rispetto a quello previsto dalla Tabella C allegata
- venisse a determinarsi in qualche livello il totale esaurimento dei posti previsti o la riduzione di quelli disponibili al di sotto del 10%, o del 20% con riferimento al sesto e settimo livello, di quelli stabiliti, il Consiglio regionale potrà egualmente indire i concorsi di cui agli articoli 122 e 123 anche per tali livelli alla condizione che, oltre a non superare il numero complessivo dei posti vacanti nel ruolo provvisorio, le eventuali nuove assunzioni siano effettuate in numero non superiore al 10%, o al 20% per il sesto e settimo, dei posti attribuiti ad ogni singolo livello dalla Tabella C allegata.

Espandi Indice