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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 121
Concorsi di trasferimento
Sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge la metà dei posti comunque disponibili nei singoli livelli funzionali - retributivi, dopo effettuato l'inquadramento del personale, viene conferita mediante appositi concorsi di trasferimento riservati al personale statale trasferito ad altre Regioni a statuto ordinario a norma dei decreti delegati di trasferimento.
Il personale statale trasferito ad altre Regioni può concorrere per la copertura dei posti disponibili nel livello funzionale - retributivo in cui sarebbe stato inquadrato, sulla base della qualifica ricoperta e del ruolo di appartenenza, se fosse stato trasferito alla Regione Emilia - Romagna alla data prevista dai citati
DDPPRR per il trasferimento del personale. La corrispondenza fra qualifiche e livelli è quella stabilita nella tabella B allegata.
I provvedimenti necessari per indire ed espletare i concorsi di trasferimento di cui al primo comma del presente articolo, sono adottati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

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