LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 122
Concorsi pubblici
Fino all'entrata in vigore della legge sull'organizzazione degli Uffici la Giunta può proporre al Consiglio regionale di indire, in corrispondenza di indilazionabili necessità, concorsi per coprire posti vacanti nei livelli funzionali - retributivi previsti dalla presente legge, inserendo in tal caso nel provvedimento la descrizione delle qualifiche funzionali, corredate dal relativo profilo, per le quali vengono indetti i concorsi.