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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 123
Concorsi interni
Il Consiglio regionale, entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, può bandire su proposta della Giunta, per la copertura di non più del 40% dei posti vacanti determinati a norma dell'articolo 15, concorsi riservati a quel personale ancora dipendente dalla Regione alla data del bando, che sia stato inserito nei livelli funzionali - retributivi in sede di primo inquadramento.
Ai concorsi interni si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16.
I concorsi interni di cui al presente articolo vengono svolti con le stesse modalità stabilite dall'art. 19.

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