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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 124
Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
La Regione riconosce, per quanto le compete, al personale di cui agli articoli 109 e 111 della presente legge, l'anzianità ed il servizio utili a pensione, compresi quelli riscattati, o che saranno riscattati, assumendo per quanto di sua spettanza i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nelle more del perfezionamento della ricostituzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa pensioni, la Regione garantisce e liquida al collaboratore, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione pari ai quattro quinti di quello che la Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti locali corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio.

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