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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 125
Congedi straordinari in caso di affidamento di minori a scopo di adozione
Il collocamento in congedo per maternità della durata di tre mesi si estende alle collaboratrici che abbiano ottenuto in affidamento a scopo di adozione un minore indipendentemente dalla sua età con provvedimento amministrativo o giurisdizionale; inoltre, quando il minore all'atto dell'affidamento non ha compiuto i 3 anni, le collaboratrici hanno diritto di usufruire dei benefici stabiliti dalla legge di tutela delle lavoratrici madri.

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