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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 127
Norme finanziarie
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'inquadramento del personale di cui agli artt. 109 e 111 ammontanti a L.8.105.000.000 per gli esercizi finanziari 1972 e precedenti e Lire 11.940.000.000 per l'esercizio finanziario 1973, comprensive di tutte le somme erogate od in via di erogazione al personale dipendente, e di quelle rimborsate od in via di rimborso agli enti di provenienza, fanno carico:
quanto a L.8.105.000.000, di cui L.530.000.000 per oneri riflessi a carico del personale dipendente, ai capitoli di spesa n. 00100, 04300, 04320, 04330, 07200, 07250, 95100, relativi agli stanziamenti di spesa per il personale per l'esercizio finanziario 1972.
A tal fine gli stanziamenti dei capitoli 04300, 04320, 07200 e 95100 vengono aumentati rispettivamente di L.150.000.000, L.415.000.000, L.100.000.000 e Lire 65.000.000 mediante storno dai seguenti capitoli di spesa del Bilancio per l'esercizio 1972: Capitolo 04800 per L.200.000.000; Capitolo 05700 per Lire 25.000.000; Capitolo 07700 per L.20.000.000; Capitolo 46600 per L.20.000.000; mediante prelevamento della somma di L.55.000.000 dal fondo di cui al Cap. 75100; mediante la iscrizione sul Capitolo di Entrata n. 08100 di una maggiore entrata di L.345.000.000 corrispondente agli oneri riflessi a carico del personale e mediante la iscrizione nella parte entrata delle Contabilità speciali, nello stabilimento speciale relativo al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori di una nuova entrata di L.65.000.000 corrispondente agli oneri riflessi a carico del personale dipendente;
quanto a L.11.940.000.000, di cui L.885.000.000 di oneri riflessi a carico del personale dipendente, ai seguenti capitoli di spesa per il personale inseriti sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1973;
quanto a L.470.000.000 al Capitolo 00250, il cui stanziamento è stato elevato di L.40.000.000 mediante prelevamento dal Fondo di cui al capitolo 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973;
quanto a L.7.965.000.000 al Capitolo 04340, il cui stanziamento è stato elevato di L.3.565.000.000;
mediante prelevamento di L.1.400.000.000 dal Fondo di cui al Cap. 75100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973; mediante prelevamento di L.250 milioni dal Fondo di cui al Cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973; mediante la riduzione di L.420.000.000 ai sensi dell'art. 1 della Legge 27- 2- 1955 n. 64 Sito esterno del Fondo indiviso di cui al cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 il cui stanziamento era stato destinato anche al finanziamento della presente legge, come da elenco n. 2 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio stesso; mediante la iscrizione di una maggiore entrata di Lire 450.000.000 sul Capitolo 08100 del bilancio per l'esercizio 1973 " ritenute per oneri riflessi a carico del personale " corrispondenti agli oneri riflessi a carico del personale dipendente e mediante la iscrizione di maggiori e nuove entrate ai capitoli 01100, 06350, 06200 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973, rispettivamente di L.205.000.000, L.200.000.000 e L.640.000.000; quanto a L.730.000.000 al Capitolo 04345; quanto a L.205.000.000 al Capitolo 04360;
quanto a L.830.000.000 al Capitolo 07210, il cui stanziamento è stato elevato di L.210.000.000 mediante prelevamento di pari somma dal Fondo di cui al cap. 48100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973; quanto a L.60.000.000 al Capitolo 07215;
quanto a L.1.680.000.000 al Capitolo 95110 delle contabilità speciali il cui stanziamento viene assestato attraverso lo storno di L.200 milioni a favore del Cap. 95200 dello stesso stabilimento speciale.
La nuova entrata di L.125.000.000 relativa agli oneri riflessi a carico del personale conseguente alla applicazione della presente legge viene iscritta nella parte entrata delle Contabilità speciali, nello stabilimento speciale relativo al Fondo per la formazione professionale dei lavoratori e viene parimenti destinata ad elevare ulteriormente lo stanziamento del Cap. 95200 della parte spesa dello stesso stabilimento speciale.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell' art. 113 della presente legge valutati rispettivamente in L.720.000.000 nell'esercizio 1974 rispetto all'esercizio 1973 ed in L.720.000.000 nell'esercizio 1975 rispetto all'esercizio 1974, l'Amministrazione regionale fa fronte con il maggior gettito della tassa regionale di circolazione, che a partire dall'1 gennaio 1974 viene devoluta alla Regione in ragione del 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971, a fronte del 25% devoluto a tutto il 31 dicembre 1972, a termini del combinato disposto del secondo e dell' ultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.

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