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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 14
Concorsi
Le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblici concorsi, salvo quanto disposto dagli articoli 121 e 123 della presente legge. Alle qualifiche comprese nel primo e secondo livello si accede di norma per concorso pubblico, salvo che esigenze particolari non richiedano di procedere per chiamata diretta. Tale chiamata può essere esercitata per la copertura di non oltre il 20% dei posti vacanti.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, determina con successivo provvedimento le modalità per queste assunzioni.
Il Consiglio regionale, a norma dell'art. 61 dello Statuto, può conferire, su proposta della Giunta, incarichi a tempo determinato per l'assolvimento di funzioni direttive dei servizi dell'Amministrazione regionale o per lo svolgimento di compiti speciali.
La Commissione bilancio e affari generali esprime parere referente al Consiglio sulle proposte della Giunta per i bandi di concorso, sui criteri per l'assunzione del personale, sulle relative procedure e sulla nomina delle Commissioni esaminatrici.
Il concorso è indetto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
La deliberazione di cui al comma precedente è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La legge regionale di cui all'art. 60, secondo comma, dello Statuto stabilisce le altre forme di pubblicità cui deve essere assoggettata l'indizione del concorso.

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