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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 16
Riserva dei posti per il personale interno
Il 20% dei posti per la copertura dei quali vengono indetti i concorsi pubblici di cui all'art. 14 è riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando sia alle dipendenze della Regione e risulti in possesso dei requisiti stabiliti per il posto messo a concorso.
Nel caso che il computo di tale percentuale non dia luogo ad un numero intero, si procede all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore, a seconda che la frazione decimale superi o non superi il limite di 0,5.
In caso di mancata copertura di tutti o di parte dei posti riservati, si amplia corrispondentemente in sede di graduatoria finale il numero dei posti disponibili per i concorrenti esterni.
Non possono beneficiare della riserva di posti quei collaboratori nei confronti dei quali, nell'anno immediatamente precedente a quello del concorso, sono stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 42 e 68.

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