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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 18
Requisiti di ammissione
Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:
a) la cittadinanza italiana;
b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30. Se è richiesta la laurea, il limite massimo è aumentato del numero di anni previsti per il completamento del relativo corso di studi, universitari.
Se è richiesta una precedente esperienza di lavoro quantificata in un determinato numero di anni, il limite di 30 anni, o il limite maggiorato degli anni previsti per il corso di studi universitari, è aumentato in misura corrispondente. Anche in caso di cumulo, il limite massimo non può tuttavia superare i 40 anni.
Per i concorsi ai posti degli ultimi due livelli funzionali - retributivi, il limite massimo di età è stabilito in 50 anni, e non si applicano le elevazioni di cui al precedente capoverso.
Sono fatte comunque salve le eccezioni stabilite da leggi speciali, per particolari categorie di cittadini.
I predetti limiti di età non si applicano al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni.
Non si applicano altresì ai cittadini, iscritti nelle liste di collocamento alla data del bando, i quali siano stati licenziati da aziende private o pubbliche o da enti pubblici per soppressione di posti, chiusura o ristrutturazione dell'azienda;
c) l'idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica funzionale messa a concorso;
d) il possesso dei diritti civili e politici.
Fino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici, il provvedimento che indice il concorso deve stabilire il titolo di studio, la qualificazione professionale e gli altri eventuali requisiti per l'ammissione al concorso.
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

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