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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 20
Commissioni di esame
Le Commissioni di esame sono nominate dal Consiglio regionale e sono composte:
a) da un componente effettivo con funzioni di presidente, designato dalla Giunta regionale;
b) da due consiglieri regionali, eletti dal Consiglio con voto limitato;
c) da tre esperti nelle discipline e tecniche corrispondenti ai compiti propri della qualifica cui appartengono i posti a concorso, designati dalla Giunta regionale. Uno degli esperti è scelto fra i collaboratori regionali appartenenti ad un livello funzionale - retributivo non inferiore a quello dei posti a concorso;
d) da tre rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Se il concorso riguarda anche o soltanto posti assegnati al Consiglio regionale, la Giunta designa il presidente ed i tre esperti d' intesa con l'Ufficio di Presidenza.
Un collaboratore regionale designato dalla Giunta esercita le funzioni di segretario.

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