LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 21
Graduatoria
Espletate le prove finali del concorso, la commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.
Il Consiglio, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Da tale data decorrono, per tutti gli interessati, i termini per eventuali impugnative.