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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 22
Nomina in prova
La nomina in prova dei vincitori del concorso è disposta dalla Giunta, e comunicata agli interessati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la effettiva assunzione del servizio.
Il vincitore del concorso decade dalla nomina se non assume servizio entro il termine stabilito. Per giustificato motivo la Giunta può, in via eccezionale, prorogare di non oltre 30 giorni la data della effettiva assunzione del servizio.
La nomina decorre ai fini giuridici dalla data della relativa deliberazione ed ai fini economici dalla data in cui il collaboratore regionale abbia preso effettivo servizio.
Nell'ambito dei posti a concorso, ai vincitori è consentita, secondo l'ordine della graduatoria, la scelta della sede territoriale.

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