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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 25
Utilizzazione della graduatoria
I posti rimasti scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine della graduatoria. La graduatoria conserva validità per un anno e può essere utilizzata esclusivamente per la copertura del numero di posti messi a concorso.

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