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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 26
Periodo di prova
La durata del periodo di prova è la seguente:
a) mesi tre per i livelli funzionali - retributivi primo, secondo, terzo e quarto;
b) mesi sei per i livelli funzionali - retributivi quinto, sesto e settimo.
Nei 30 giorni precedenti la scadenza del periodo di prova, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente, deve assumere il provvedimento di conferma della nomina oppure, in caso di esito negativo della prova, quello di proroga di tale periodo, per un tempo non superiore a quello stabilito dal primo comma, o di risoluzione del rapporto. Le decisioni di cui al comma precedente riguardanti personale assegnato al Consiglio regionale, vengono adottate dalla Giunta su conforme proposta dell'Ufficio di Presidenza.
Nei casi di mancata conferma la Giunta, prima di assumere il provvedimento di proroga del periodo di prova o di risoluzione del rapporto, deve sentire le rappresentanze sindacali di categoria e l'interessato, il quale, nell'ipotesi di proroga, può chiedere di essere assegnato ad un ufficio diverso da quello nel quale ha esperito il precedente periodo di prova. La proroga del periodo di prova comporta la non valutazione del primo periodo ai fini della progressione economica orizzontale. La nomina si intende comunque confermata qualora sia decorso il termine di prova senza che nessun provvedimento sia stato adottato.
Il periodo di prova non si richiede ai collaboratori della Regione Emilia - Romagna che abbiano già favorevolmente superato tale periodo in altro livello funzionale - retributivo del ruolo regionale. La disposizione non si applica per le nomine ai posti dei livelli funzionali - retributivi sesto e settimo. In questi casi, se l'esito della prova risulta negativo, il collaboratore regionale è reintegrato al posto precedentemente occupato, anche in soprannumero. Il collaboratore reintegrato al posto precedentemente occupato non può usufruire della riserva di posti di cui all'art. 16 per partecipare, per un periodo di due anni, a concorsi per qualifiche comprese nei livelli funzionali - retributivi sesto e settimo.

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