Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 27
Personale addetto agli uffici di gabinetto ed alle segreterie particolari
Il personale addetto agli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio, nonchè alle segreterie particolari dei componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza viene reperito o fra il personale dipendente dalla Regione o fra il personale estraneo, da assumersi a tempo determinato, a norma dell'art. 61 dello Statuto.
La legge sulla organizzazione degli Uffici deve contenere la definizione delle qualifiche funzionali indicative delle mansioni del suddetto personale ed i livelli funzionali - retributivi ai quali dette qualifiche sono assimilabili.
Qualora la scelta cada su personale inquadrato in livelli funzionali - retributivi inferiori a quelli ai quali sono assimilate le qualifiche di cui al comma precedente, al suddetto personale deve essere riconosciuto, con deliberazione consiliare, un assegno mensile pari alla differenza fra le due retribuzioni base. Alla cessazione dell'incarico il collaboratore regionale cessa di percepire l'assegno mensile e torna a svolgere le mansioni corrispondenti alla propria qualifica funzionale. Non può disporsi in alcun modo del posto del collaboratore regionale adibito agli uffici di gabinetto e di segreterie particolari.

Espandi Indice