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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 28
Principi ispiratori e disposizioni generali di comportamento del personale
Nei confronti dell'Amministrazione regionale il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni contributo intellettuale, spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo, adeguati al livello funzionale - retributivo di appartenenza.
Il collaboratore deve conformarsi all'impostazione collegiale e interdisciplinare del lavoro ed ispirarsi nei rapporti con i cittadini e con i colleghi ai valori democratici posti a fondamento dell'organizzazione regionale.

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