LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 28
Principi ispiratori e disposizioni generali di comportamento del personale
Nei confronti dell'Amministrazione regionale il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni contributo intellettuale, spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo, adeguati al livello funzionale - retributivo di appartenenza.
Il collaboratore deve conformarsi all'impostazione collegiale e interdisciplinare del lavoro ed ispirarsi nei rapporti con i cittadini e con i colleghi ai valori democratici posti a fondamento dell'organizzazione regionale.