LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 29
Responsabilità dei collaboratori regionali
I collaboratori regionali, a norma dell'art. 28 della Costituzione , sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie mansioni.
Le leggi sull'organizzazione degli uffici e sui procedimenti di formazione degli atti amministrativi definiscono le responsabilità derivanti dalla violazione di obblighi di servizio.