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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 31
Incompatibilità
Il collaboratore regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione nè assumere incarichi alle dipendenze di privati o di enti pubblici.
Il collaboratore regionale non può altresì assumere cariche in società costituite con fini di lucro. Con specifica autorizzazione della Giunta, sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, possono essere consentiti incarichi non continuativi di collaborazione con enti pubblici. Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia autorizzato dalla Giunta sentita la Commissione consiliare bilancio e affari generali, il collaboratore regionale può assumere cariche negli enti e nelle società a cui la Regione partecipa direttamente o la cui costituzione è stata da essa promossa o patrocinata.
Gli eventuali compensi relativi agli incarichi ed alle cariche indicati nel presente articolo sono assoggettati al trattamento previsto dall'art. 100. Sono riconosciute ai collaboratori regionali interessati l'indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie, a norma del primo comma del medesimo art. 100.
Il collaboratore che venga a trovarsi in una delle situazioni previste dal primo comma è dichiarato decaduto qualora la situazione di incompatibilità non cessi nel termine massimo di 90 giorni da precisare in apposita diffida. Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

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