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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 32
Mansioni
Nel posto di lavoro assegnatogli il collaboratore regionale ha il diritto e il dovere di svolgere le mansioni corrispondenti a quelle descritte per il livello funzionale - retributivo di appartenenza e, ove ulteriormente specificato dalle leggi regionali, a quelle della qualifica funzionale di appartenenza.

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