LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 32
Mansioni
Nel posto di lavoro assegnatogli il collaboratore regionale ha il diritto e il dovere di svolgere le mansioni corrispondenti a quelle descritte per il livello funzionale - retributivo di appartenenza e, ove ulteriormente specificato dalle leggi regionali, a quelle della qualifica funzionale di appartenenza.