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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 33
Assolvimento temporaneo di mansioni diverse
Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, il collaboratore regionale, per ragioni di carattere organizzativo, può essere chiamato a svolgere temporaneamente mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza, purchè professionalmente omogenee e rientranti nel medesimo livello funzionale - retributivo.
Nell'ambito dei lavori di gruppo, che abbiano carattere temporaneo ed obiettivo definito, il rispetto delle mansioni attribuite è subordinato alle esigenze della impostazione collegiale del lavoro.

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