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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 34
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Al collaboratore regionale riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Giunta attribuisce mansioni diverse appartenenti allo stesso livello funzionale - retributivo, oppure mansioni appartenenti ad un livello inferiore, con conservazione del trattamento economico in godimento.
L'accertamento della permanente inidoneità fisica ad alcuna o a tutte le mansioni del livello funzionale - retributivo di appartenenza è effettuato, a richiesta della Giunta, dalla Commissione medica di cui all'art. 49.

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