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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 35
Sostituzioni temporanee
Nei casi di assenza di collaboratori regionali, che fruiscano di congedi straordinari o aspettative per periodi superiori a 30 giorni, la Giunta o l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, se non è possibile assicurare la sostituzione con personale appartenente allo stesso livello funzionale - retributivo, possono attribuire l'incarico della sostituzione ad altri collaboratori appartenenti al livello immediatamente inferiore. In questo caso il collaboratore incaricato della sostituzione ha diritto ad un compenso speciale pari alla differenza del trattamento economico iniziale dei due livelli funzionali - retributivi.
In caso di vacanza di posti si può procedere, in attesa dell'espletamento dei concorsi, al conferimento a collaboratori regionali di attribuzioni corrispondenti al livello funzionale - retributivo immediatamente superiore con le modalità di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a tre mesi e per una sola volta prima dell'espletamento del concorso. Il conferimento dà diritto al compenso speciale di cui al comma precedente e non costituisce titolo valutabile nel concorso per la copertura del posto resosi vacante.

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