LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 36
Prestazioni straordinarie
In presenza di situazioni di carattere eccezionale, temporaneo e contingente, al collaboratore regionale può essere richiesto di effettuare prestazioni oltre l'orario normale.
Le prestazioni oltre l'orario normale non possono comunque superare per ciascun collaboratore il numero di 180 ore l'anno.