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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 37
Residenza
Il collaboratore regionale deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio cui è destinato. Il responsabile dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza il collaboratore a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d' ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

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