LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 37
Residenza
Il collaboratore regionale deve risiedere nel luogo ove ha sede l'Ufficio cui è destinato. Il responsabile dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza il collaboratore a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d' ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.