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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 38
Trasferimenti di sede
Il collaboratore regionale, per esigenze di servizio e nel rispetto delle mansioni assegnate, può essere trasferito ad una sede diversa rispetto a quella di assegnazione.
Il trasferimento deve essere disposto tenendo conto delle condizioni di età, di salute, di famiglia e di eventuali necessità di studio dell'interessato e dei familiari. Qualora non ostino specifiche esigenze di servizio, viene data la preferenza al collaboratore che volontariamente accetti il trasferimento.
Sui trasferimenti devono essere sentiti i responsabili degli uffici interessati e le rappresentanze sindacali di categoria.
Il trasferimento di sede può essere anche richiesto dall'interessato e la richiesta deve essere accolta, salvo che non vi ostino esigenze di servizio.
I trasferimenti, ad eccezione di quelli previsti al comma precedente, danno diritto alla corresponsione dell'indennità di missione per un periodo di tre mesi, nonchè al rimborso delle spese sostenute per il trasloco, debitamente documentate.

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