LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 39
Orario di lavoro
Il collaboratore regionale è tenuto alla esatta osservanza dell'orario giornaliero di lavoro. L'orario per tutti i collaboratori regionali è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione dell'orario settimanale viene definita sentite le rappresentanze sindacali di categoria.
La Giunta regionale ha diritto di procedere ad accertare, anche con sistemi meccanici ed elettronici, il rispetto dell'orario di lavoro.