LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 4
La struttura organizzativa deve essere fondata sul rispetto e lo sviluppo della personalità e della professionalità dei collaboratori mediante il ricorso al lavoro di gruppo, l'arricchimento del contenuto delle mansioni individuali, la riduzione dei livelli e dei rapporti gerarchici, la formazione e l'aggiornamento professionale permanente. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la responsabilizzazione e la mobilità dei collaboratori regionali.