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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 40
Riposo settimanale
I collaboratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale che di regola deve coincidere con la domenica e non prestano servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora al collaboratore sia richiesto di prestare normalmente servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale, secondo modalità da concordare fra le rappresentanze sindacali di categoria e la Giunta o l'Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio regionale.

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