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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 41
Assenze
In caso di malattia o di altro grave impedimento, il collaboratore regionale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio, indicando l'eventuale variazione di recapito.
Qualora l'assenza sia dovuta a malattia, il collaboratore viene collocato d' ufficio in congedo straordinario.
Se l'assenza si protrae oltre due giorni, esso deve far pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la natura e la durata della malattia. La Giunta o l'Ufficio di Presidenza possono disporre, a norma dell'art. 49, accertamenti per il controllo della malattia denunciata.
Qualora la malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al collaboratore, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

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