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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 42
Accertamento di prestazioni insufficienti svolte dal collaboratore regionale
Per le prestazioni lavorative dei collaboratori regionali non si fa luogo ad alcuna valutazione, fatto salvo l'accertamento e la registrazione delle prestazioni chiaramente insufficienti.
La segnalazione concernente eventuali prestazioni chiaramente insufficienti viene predisposta dal responsabile diretto dell'ufficio ove il collaboratore interessato presta la propria opera entro il gennaio dell'anno successivo a quello al quale la segnalazione si riferisce. Essa viene presentata rispettivamente al componente della Giunta che sovraintende al settore nel quale è inserito l'ufficio, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle Sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.
Le segnalazioni di eventuali prestazioni chiaramente insufficienti che riguardino coordinatori, segretari di Comitati di controllo, addetti agli uffici di gabinetto ed alle segreterie particolari ed ogni altro collaboratore responsabile in modo diretto nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, vengono direttamente predisposte, entro lo stesso termine, dai soggetti medesimi, secondo le rispettive competenze.
Il componente della Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Comitato o le Sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze, prima di far pervenire alla Giunta, entro il successivo mese di febbraio, le segnalazioni di cui ai commi precedenti, devono sentire il collaboratore interessato e la rappresentanza sindacale dell'ufficio, che ha facoltà di avanzare suggerimenti e proposte.
Il collaboratore interessato può richiedere al componente della Giunta, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle Sezioni decentrate dell' Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze, di dare pubblicità alla segnalazione che lo concerne all'interno dell'ufficio di appartenenza.
In tale caso deve rendersi noto l'intero testo della segnalazione.
I soggetti di cui al quarto comma devono redigere, allegando alla segnalazione di prestazioni chiaramente insufficienti, il proprio motivato parere, anche in merito alle osservazioni e proposte espresse dall' interessato e dalla rappresentanza sindacale dell' ufficio.
La Giunta esamina tutte le segnalazioni di prestazioni chiaramente insufficienti e adotta i conseguenti provvedimenti, prima dell'abolizione dei quali deve sentire le rappresentanze sindacali di categoria, acquisendo per iscritto il parere per ciascuna segnalazione.
La Giunta decide il non accoglimento della segnalazione, che viene archiviata, o il suo accoglimento;
in tal caso, la determinazione della Giunta viene comunicata all'interessato con lettera del Presidente della Giunta stessa. Quando trattasi di personale assegnato al Consiglio, l'Ufficio di Presidenza provvede in conformità a quanto dispone il settimo comma e formula la propria proposta alla Giunta, la quale delibera in conformità alla medesima.

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