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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 43
Effetti dell'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti
La determinazione della Giunta di riconoscere, a norma dell'articolo precedente, la esistenza di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti da parte di un collaboratore regionale comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico in via di maturazione e la non applicazione della riserva di posti nei concorsi banditi nell'anno immediatamente successivo a quello nel quale la determinazione è stata assunta.
La Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, dispone con provvedimento motivato la risoluzione del rapporto di impiego con i collaboratori regionali nei confronti dei quali è stata riconosciuta, con le modalità di cui all'articolo precedente, per tre anni consecutivi la esistenza di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti.

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