LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 44
Comandi
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali.
Il collaboratore eventualmente comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'ente delegato mansioni corrispondenti a quelle della qualifica funzionale regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.
Non può disporsi in alcun modo dei posti del personale comandato.
Le modalità che disciplinano il comando sono rinviate alla legge sull'organizzazione degli uffici.