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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 45
Congedo ordinario retribuito per ferie
Il collaboratore regionale ha diritto ogni anno a un congedo ordinario retribuito per ferie di 30 giorni lavorativi se la settimana lavorativa si articola su 6 giornate, e di 26 giorni lavorativi se la settimana lavorativa si articola su 5 giornate.
Tale congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 24 giorni in uno o due periodi, o almeno 20 giorni se la settimana lavorativa si articola su 5 giornate.
Il collaboratore assunto posteriormente all'1 gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno. Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi 3 mesi del periodo di prova.
Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al responsabile dell'ufficio che ha l'obbligo di concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio, sulle quali esprimono parere i componenti della singola unità operativa. Il collaboratore la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all'assessore, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.
Il collaboratore responsabile di ufficio o servizio deve richiedere il congedo ordinario retribuito per ferie all'assessore competente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comando o alle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.

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