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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 46
Permessi
Il collaboratore regionale, per esigenze personali o familiari, può assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell'Ufficio. Per quest' ultimo l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore.
Il permesso da 1 a 5 giorni è accordato dall'Assessore, per comprovate esigenze personali e familiari.
Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.

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