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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 47
Congedi straordinari
Il collaboratore regionale ha diritto a congedi straordinari nei seguenti casi:
a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15 giorni;
b) per richiamo alle armi, purchè non a richiesta, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il collaboratore è collocato in aspettativa;
c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo strettamente necessario;
d) per la preparazione e la partecipazione ad esami scolastici e professionali, nella misura massima di 30 giorni l'anno;
e) per gravidanza e puerperio, nei termini e con le modalità di cui alla legge per la tutela delle lavoratrici madri, fatta eccezione per il trattamento economico che viene corrisposto nella misura del 100%;
f) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di invalidità, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi;
g) per malattia, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, superato il quale il collaboratore è collocato in aspettativa;
h) per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, nella misura massima complessiva annuale di 10 giorni.

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