LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 48
Aspettativa
Il collaboratore regionale può essere collocato in aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o personali, per servizio militare, per assolvere a funzioni pubbliche elettive.
Il collocamento in aspettativa è disposto dalla Giunta, su motivata richiesta dell'interessato. Viene viceversa disposto d' ufficio per servizio militare di leva.
Non può in alcun caso disporsi del posto del collaboratore in aspettativa.