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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 48
Aspettativa
Il collaboratore regionale può essere collocato in aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o personali, per servizio militare, per assolvere a funzioni pubbliche elettive.
Il collocamento in aspettativa è disposto dalla Giunta, su motivata richiesta dell'interessato. Viene viceversa disposto d' ufficio per servizio militare di leva.
Non può in alcun caso disporsi del posto del collaboratore in aspettativa.

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