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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 49
Aspettativa per infermità
Trascorsi i due mesi di congedo straordinario per malattia di cui all'art. 47 e perdurando i motivi di salute che impediscono la regolare ripresa del servizio, il collaboratore regionale è collocato in aspettativa.
L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può comunque protrarsi per più di 24 mesi.
Durante l'aspettativa il collaboratore ha diritto a percepire l'intero stipendio per i primi 12 mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi familiari.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.
E' corrisposto l'intero stipendio per tutta la durata dell'aspettativa qualora questa sia dovuta ad infortunio sul lavoro o ad infermità dipendente da causa di servizio, accertata e riconosciuta secondo le modalità di cui al presente articolo.
Agli effetti del presente articolo e di quello relativo ai congedi straordinari, l'accertamento dell'esistenza, della continuazione e della cessazione della infermità è effettuato, a richiesta del responsabile dell'ufficio o dell'interessato, dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti a norma dell'art. 5, penultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno. Sui criteri generali di effettuazione del controllo debbono essere sentite le rappresentanze sindacali di categoria.
A tutte le attività relative a tali accertamenti può assistere un medico di fiducia del collaboratore il quale ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni.
Agli effetti dell'accertamento di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio si procede, previa domanda dell'interessato, attraverso una preliminare istruttoria a cura del responsabile dell'ufficio al quale è assegnato il collaboratore, in contraddittorio con lo stesso che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di propria fiducia. I relativi verbali vengono trasmessi ad una Commissione medica costituita da un sanitario designato dalla Giunta, da uno designato dall'interessato e presieduta da un terzo designato di comune accordo fra i due. In difetto di accordo la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di regione.
Le spese concernenti tutti gli accertamenti medici sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Analoga commissione medica è competente ad accertare l'intervenuta inidoneità fisica di cui all'articolo 34.

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