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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 50
Aspettativa per motivi di famiglia o personali
Il collaboratore regionale che intende ottenere il collocamento in aspettativa per motivi di famiglia o personali deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio a seconda della sua assegnazione.
La Giunta regionale decide in merito, sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria.
Il collaboratore interessato deve continuare a prestare servizio fino a quando l'aspettativa richiesta non gli sia stata concessa.
La decisione in merito alla richiesta deve essere assunta entro 30 giorni dalla sua presentazione. La mancata assunzione della decisione entro 30 giorni comporta accettazione della richiesta. La richiesta può essere respinta, per motivi di servizio, ed in tal caso deve darsene apposita comunicazione motivata all'interessato, o può essere accolta in parte, sempre motivandone le ragioni.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. In tali periodi il collaboratore regionale non ha diritto ad alcun assegno ed il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o personali non è computabile ai fini dell'anzianità, dell' attribuzione degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza e previdenza.

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