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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 51
Aspettativa per servizio militare
Il collaboratore regionale chiamato alle armi per servizio militare di leva viene collocato in aspettativa d' ufficio e cessa di percepire la retribuzione, mentre gli viene mantenuto il posto alla condizione che lo stesso riprenda servizio entro un mese dal congedo o dalla licenza illimitata.
Il collaboratore richiamato alle armi, purchè il richiamato sia indipendente dalla sua volontà, viene collocato d' ufficio in aspettativa, decorsi i due mesi di congedo straordinario di cui all'art. 47. Dall'inizio dell'aspettativa gli verrà corrisposto un trattamento economico pari alla differenza fra la retribuzione regionale e quella militare, ove questa ultima sia inferiore.

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