LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 52
Aspettativa per funzioni pubbliche
I collaboratori regionali chiamati a ricoprire le funzioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , vengono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui agli altri commi dello stesso articolo.
Il periodo trascorso in aspettativa ai sensi della presente norma non viene computato ai fini del cumulo delle aspettative.
E' fatto salvo il trattamento più favorevole ai collaboratori regionali, nei casi previsti dalle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261 e 12 dicembre 1966, n. 1078.