LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 53
Lavoratori studenti
I collaboratori regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , esauriti i congedi straordinari di cui all'articolo 47, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa a norma dell'art. 50 della presente legge. La Giunta, in tal caso, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, può corrispondere all'interessato, per un periodo massimo di tre mesi, un assegno alimentare di misura non superiore al 70% della retribuzione goduta.