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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 53
Lavoratori studenti
I collaboratori regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno, esauriti i congedi straordinari di cui all'articolo 47, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa a norma dell'art. 50 della presente legge. La Giunta, in tal caso, sentite le rappresentanze sindacali di categoria, può corrispondere all'interessato, per un periodo massimo di tre mesi, un assegno alimentare di misura non superiore al 70% della retribuzione goduta.

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