Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 54
Cumulo di aspettative
Due periodi di aspettativa per infermità si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata di cui all'art. 49, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata di più periodi di aspettativa per infermità, per motivi personali o per motivi di studio e richiamo volontario alle armi non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità, al collaboratore in aspettativa per infermità che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia motivata richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi, senza diritto al trattamento economico.

Espandi Indice