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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 56
Assemblea
I collaboratori regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea - riguardante la generalità oppure gruppi di essi - nei luoghi ove prestano la loro attività.
Le assemblee indette nei posti di lavoro dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative o dal Consiglio dei delegati possono svolgersi durante l'orario di lavoro con diritto alla normale retribuzione per i collaboratori partecipanti, nel limite di 18 ore annue.
Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano collaboratori regionali, previa comunicazione al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza, o unicamente all'organo interessato, se l'assemblea riguarda collaboratori regionali assegnati solo alla Giunta o solo al Consiglio.

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