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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 59
Congedi e permessi sindacali
I componenti delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 57 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali stesse.
A richiesta delle rappresentanze sindacali, i collaboratori regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria, hanno altresì diritto a congedi straordinari retribuiti.

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