LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 6
Il trattamento economico deve essere improntato a chiarezza e onnicomprensività, proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al collaboratore regionale e alla sua famiglia un' esistenza libera e dignitosa.