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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 6
Il trattamento economico deve essere improntato a chiarezza e onnicomprensività, proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al collaboratore regionale e alla sua famiglia un' esistenza libera e dignitosa.

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