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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 60
Aspettative sindacali
I dirigenti sindacali di cui all'articolo 58 possono, a domanda della Organizzazione od organismo sindacale competente, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dirigenti sindacali da collocare in aspettativa è fissato in numero di tre in accordo con le Federazioni sindacali regionali.
La ripartizione delle suddette aspettative tra le Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative e il Consiglio dei delegati avverrà mediante accordo tra di loro, da notificarsi al Presidente della Giunta.

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