LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25
PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973
Art. 61
Trattamento
Ai collaboratori regionali collocati in aspettativa per motivi sindacali ai sensi dell'art. 60 è corrisposta la retribuzione prevista per la qualifica rivestita all'atto del collocamento in aspettativa.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.