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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 25

PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 68 del 23 luglio 1973

Art. 61
Trattamento
Ai collaboratori regionali collocati in aspettativa per motivi sindacali ai sensi dell'art. 60 è corrisposta la retribuzione prevista per la qualifica rivestita all'atto del collocamento in aspettativa.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

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